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Detrazioni Fiscali

Detrazione fiscale del 65% per l'efficienza energetica
Con il DL n° 63 del 4 giugno 2013, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n° 90 del 3 agosto 2013, le Detrazioni Fiscali per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici sono state innalzate dal 55% al 65% a partire dal 6 giugno 2013. Le Detrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2013 e, nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, fino al 30 giugno 2014.
Sono stati, inoltre, confermati  i limiti sugli importi detraibili già previsti per i diversi interventi, le procedure da seguire per accedere agli Incentivi e la suddivisione della somma da detrarre in 10 quote annuali di pari importo.
Possono usufruire, quindi, delle Detrazioni Fiscali del 65% delle spese sostenute i seguenti interventi:
Sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di caldaie a condensazione (valore massimo della detrazione Euro 30.000)
Installazione di  impianti solari per la produzione di acqua calda (valore massimo della detrazione Euro 60.000).
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompe di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (valore massimo della detrazione Euro 30.000)
Per fruire dell’agevolazione è necessario acquisire una serie di documenti.
a. L’asseverazione di un tecnico abilitato
b. L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto;
c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La documentazione va trasmessa telematicamente all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il nostro Ufficio tecnico offre un supporto prezioso per ottenere la detrazione. Possiamo su richiesta occuparsi di realizzare tutte le pratiche necessarie per ottenere la Detrazione Fiscale, con il contributo di 300 euro (iva compresa) predisponiamo le pratiche riguardanti l’installazione di una caldaia a condensazione o di un impianto solare. Il servizio comprende anche l’inserimento dei dati nel sito dell’ENEA e il costo fatturato potrà rientrare anch’esso nel beneficio fiscale
 Per maggiori informazioni consultate la guida per le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico oppure  la contattare il 0119623085






Detrazioni per le ristrutturazioni edilizie: prorogato il 50% fino al 31 Dicembre
Il DL n° 63 del 4 giugno 2013, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n°90 del 3 agosto 2013, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 l’aumento, dal 36% al 50%, della Detrazione Fiscale sui lavori effettuati per la ristrutturazione edilizia, confermando anche l’incremento del limite massimo di spesa, da 48.000 euro a 96.000 euro, su cui calcolare la Detrazione e la ripartizione in 10 quote annuali.
Chi effettuerà, quindi, entro la fine dell’anno interventi agevolabili contenuti all’articolo 4 del Decreto Legge 201/2011 e successive modificazioni, tra cui rientrano la ristrutturazione edilizia, il restauro e risanamento conservativo, la manutenzione straordinari e la manutenzione ordinaria relativa a parti comuni degli edifici, potrà usufruire di una Detrazione Fiscale del 50% delle spese sostenute. Il DL n°63, con le modificazioni introdotte dalle Legge n°90, ha esteso, inoltre, la Detrazione all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, che è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
La Detrazione del 50% è applicabile anche ad interventi finalizzati al risparmio energetico, quali:
Sostituzione di un vecchio generatore o di una vecchia caldaia con una caldaia convenzionale con efficienza energetica maggiore
Sostituzione con uno scaldacqua a pompa di calore di un generatore per acqua calda sanitaria con minore efficienza
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda
 Per maggiori informazioni sulla Detrazione Fiscale del 50% contattare il 0119623085
Il DL 63/13 ha prorogato la detrazione fino al 31/12/2013, l'aliquota tornerà al 36% dal 01/01/2014.
Pagamento con bonifico 
Per poter accedere della detrazione del 50%, le spese devono essere obbligatoriamente pagate con bonifico "tracciabile", da cui risultino:
- causale del versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
L'assenza di questi elementi in fattura preclude l'accesso alla detrazione.
Antecedentemente alle ultime disposizioni,  si permetteva al contribuente di integrare il bonifico privo di questi dati, comunicandoli alla banca o alle poste, mentre ora, come indicato da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per non perdere il bonus, è permesso al contribuente di rifare il pagamento con un nuovo bonifico bancario o postale in cui indichi correttamente i dati richiesti; quindi dovrà farsi restituire il primo pagamento dall'impresa.
Il procedimento da seguire 
 Dal 14 maggio 2011 è stato abolito l’obbligo  di spedire la comunicazione al centro operativo delle Entrate di Pescara, richiesta per il 36%. E’ stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, con apposita circolare,  che si può avere la detrazione per i lavori iniziati nel 2011 – anche prima del 14 maggio – anche se non è stata inviata la comunicazione, a patto che in Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali dell'immobile - Lo stesso chiarimento ora vale anche per il 50%
La manodopera in fattura 
 Dal 14 maggio 2011 è stato abolito l’obbligo di indicare in modo distinto il costo della manodopera nelle fatture – dettato a pena di decadenza, almeno per le fatture di saldo lavori. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la soppressione vale anche per le spese fatturate prima di questa data, compresi gli anni precedenti
 La stessa semplificazione ora vale anche per il 50%
L'autocertificazione 
 Tra i documenti che il contribuente deve conservare, c’è anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000) in cui si indichi la data di inizio lavori e si attesti che gli interventi sono agevolabili anche se non necessitano di titolo abilitativo
 L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa dichiarazione serve solo se, per i lavori, la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo, compresa la comunicazione in carta libera al Comune. Di fatto la dichiarazione va fatta solo per l'attività edilizia libera
Lavori in condominio 
 In caso di lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, il singolo condòmino può beneficiare della detrazione anche se ha solo la certificazione dell'amministratore di condominio, con cui questi attesta: 1) di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti per la detrazione; 2) di essere in possesso della documentazione originale; 3) la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione 
 La documentazione originale indicata, sarà conservata dall'amministratore 
 Nella dichiarazione dei redditi, i condòmini devono solo indicare il codice fiscale del condominio; i dati catastali sono riportati dall'amministratore nel quadro AC
 Per maggiori informazioni consultate la guida sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie oppure  la contattare il 0119623085



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